ITABIA

 

 

 

LO STATUTO ITABIA


Statuto dell'ITABIA - Italian Biomass Association.
Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del 17 dicembre 1996, notaio Giovanna Petrella. Registrato al 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma il 2 gennaio 1997. DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1
E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "ITABIA - ITAlian BIomass Association". L'Associazione può aderire alle Organizzazioni europee ed internazionali del settore. La sede legale ed i suoi spostamenti sono deliberati dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria; eventuali sedi operative possono essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

L'Associazione mira a promuovere e diffondere lo sviluppo della produzione, del recupero, del riciclo, della trasformazione, dell'utilizzo produttivo delle biomasse, con il quale termine si intende l'insieme dei materiali di origine biologica suscettibili di valorizzazione, inclusi quelli appositamente prodotti, i sottoprodotti di raccolta e di lavorazione, i rifiuti civili, agro-zootecnici e industriali. Gli obiettivi citati sono perseguiti in un contesto di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente oltre che di sviluppo sociale ed economico.
Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione:
- promuove l'analisi, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative;
- formula strategie e piani settoriali e territoriali;
- elabora studi, ricerche e sperimentazioni;
- organizza convegni, seminari, visite ad impianti e centri di ricerca;
- coordina gruppi di lavoro e reti di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
- favorisce lo scambio di informazioni tra ricercatori ed operatori del settore;
- raccoglie e diffonde tutte le informazioni utili allo sviluppo del settore, anche mediante la pubblicazione di atti di convegni e seminari, di articoli scientifici e divulgativi, di riviste, notiziari e bollettini nonché tramite qualsiasi altro strumento di divulgazione, anche di tipo informatico;
- istituisce borse di studio;
- organizza e promuove corsi di formazione e aggiornamento ed altre iniziative formative ed informative;
- attua, promuove, incoraggia e sostiene ogni ulteriore iniziativa volta alla migliore diffusione delle conoscenze e delle tecnologie nel settore delle biomasse.
Per l'attuazione di tali attività l'Associazione può ricevere incarichi e contributi da Enti pubblici, organizzazioni nazionali ed internazionali, imprese pubbliche e private e da chiunque altro intenda contribuire allo sviluppo delle biomasse.

ART. 3
L'Associazione si compone di:
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le imprese pubbliche e private, le Associazioni a carattere scientifico e culturale, gli Enti di ricerca, le Università, gli Studi associati, altre persone giuridiche i cui fini statutari siano compatibili con quelli dell'Associazione.
I Soci Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che intendono dimostrare il loro interesse per lo sviluppo delle biomasse con uno specifico contributo finanziario.
I Soci Onorari sono scelti fra le personalità italiane e straniere, eminenti per studi nella scienza e nella tecnica che hanno dato notevole contributo allo sviluppo della produzione e della utilizzazione della biomassa. Ciascun Socio ha diritto, in Assemblea, ad un voto.

ART. 4
L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Gli aspiranti Soci sono tenuti ad inoltrare richiesta scritta, che si intende automaticamente accolta se non ne viene data diversa comunicazione entro sessanta giorni.
Il Consiglio comunica all'aspirante Socio l'accoglimento della domanda unitamente alla richiesta di versamento della Quota Sociale.

ART. 5

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, su proposta della Giunta Esecutiva o di almeno 20 (venti) Soci.

ART. 6

L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare.
I Soci, in regola con il versamento della quota, hanno diritto:
- a partecipare all'Assemblea generale;
- a esercitare l'elettorato attivo e passivo; per i Soci collettivi tale diritto è riconosciuto ai delegati. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto;
- a partecipare a riunioni, a convegni, a congressi e ad altre manifestazioni organizzate dalla Associazione a particolari favorevoli condizioni;
- a ricevere gratuitamente le pubblicazioni informative dell'Associazione ed altre pubblicazioni del settore a condizioni particolari, concordate con gli editori.

ART. 7
L'ammontare delle quote sociali è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
Direttivo e le quote stesse devono essere versate all'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 8

La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per indegnità;
d) per condotta contraria alle finalità dell'Associazione.
I Soci che intendano recedere dall'Associazione devono darne comunicazione scritta e sono tenuti comunque al versamento della quota dell'anno in corso.
Il Socio moroso decade dalla qualifica di Socio dopo due infruttuose sollecitazioni, inviate tramite lettera raccomandata.
La decadenza del Socio per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta e motivata di almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo o di almeno 10 (dieci) Soci.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9
Sono Organi Sociali:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il vice Presidente;
f) il Collegio dei Revisori.

L'ASSEMBLEA GENERALE
ART. 10

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per Socio partecipante. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. In seduta ordinaria ha il compito di:
a) stabilire il numero dei Consiglieri;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Collegio dei Revisori, compresi eventuali supplenti;
d) approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività stessa.
In seduta straordinaria ha il compito di deliberare:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione;
c) sulla nomina e poteri dei liquidatori e sull'assegnazione di eventuali residui attivi.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, normalmente entro il 30 giugno.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata per iscritto dal Presidente o su richiesta della maggioranza
del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno il dieci per cento dei Soci. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati più della metà dei Soci aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati. Quando non viene raggiunto il quorum previsto per la validità dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria, dette prerogative e funzioni possono essere esercitate anche per referendum. In questo caso le deliberazioni sono valide se vota più della metà degli aventi diritto e se prese con il voto favorevole non inferiore ai due terzi dei Soci votanti. Il ricorso al voto mediante referendum, può essere deciso dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Con le medesime modalità il Consiglio Direttivo nomina il Collegio elettorale. Detto Collegio sarà composto di almeno 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente nella persona di uno dei membri del Collegio dei Revisori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, il quale nomina il Segretario dell'Assemblea.

ART. 11
L'avviso di convocazione dell'Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria deve contenere data, ora e luogo della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, a non meno di 24 ore dalla prima, nonché l'ordine del giorno e deve essere inviato ai Soci almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci ad un massimo di venti componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, ha facoltà di cooptare fino ad un massimo di 3 (tre) componenti scelti fra i Soci. E' inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo il Socio che ha ricoperto per ultimo nel precedente mandato la carica di Presidente.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime due votazioni ed a maggioranza dei due terzi dei votanti nelle votazioni successive, il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente della Associazione, e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito, a maggioranza di due terzi, i Membri della Giunta esecutiva, nonché il Tesoriere, responsabile dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione.
Il Tesoriere è autorizzato a movimentare i c/c postali e bancari intestati all'Associazione. Il Tesoriere risponde del suo operato al Presidente dell'Associazione, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutti gli affari dell'Associazione ed inoltre:
a) delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'Associazione e di sviluppo della stessa;
b) mantiene i contatti dell'Associazione con Enti comunitari, statali e locali, con Università, Istituti di ricerca e con Società nazionali ed internazionali, nonché con la classe tecnica (ingegneri, architetti, ecc.) e con gli operatori economici (industriali, società immobiliari a carattere pubblico e privato, ecc.);
c) sottopone all'Assemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo;
d) promuove e cura la pubblicazione delle informative ai Soci e di un eventuale organo ufficiale dell'Associazione;
e) promuove incontri tecnici con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
f) attua la cooperazione con analoghe Associazioni italiane, straniere e internazionali, anche organizzando
o promuovendo conferenze, seminari, studi ed altre iniziative per lo sviluppo del settore delle biomasse;
g) delibera sull'organizzazione degli uffici e sull'eventuale nomina di un Direttore o di un Segretario Generale, stabilendone compiti e compenso;
h) delibera l'istituzione e le finalità di Gruppi di lavoro, nonché di sezioni territoriali;
i) stabilisce eventuali gettoni di presenza per il Collegio dei Revisori e per i Gruppi di lavoro.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno cinque membri, con comunicazione scritta contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data prevista. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, sono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, decadono dal loro mandato.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente, il quale nomina il Segretario della seduta.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei votanti, purché siano presenti o rappresentati (con un massimo di 2 (due) deleghe scritte per Consigliere presente) almeno la metà dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.
Quando per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio ed il Presidente dovrà convocare entro due mesi l'Assemblea per la ricostituzione
del Consiglio. Fino a quando non verrà ricostituito il Consiglio Direttivo le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal Presidente in uno con la Giunta Esecutiva o da solo qualora anche la maggioranza di essa venisse a mancare.

LA GIUNTA ESECUTIVA
ART. 13

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate all'art. 12.
Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e quanto altro ad essa venga demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni vengono effettuate normalmente per iscritto con congruo preavviso, ma è pure consentita la convocazione telefonica o telegrafica, se consensuale. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in assenza dal Vice Presidente, il quale nomina il segretario della seduta.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
ART. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel precedente Art. 12. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi delegati; dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari.
Dispone, sentita la Giunta Esecutiva, l'assunzione del personale e l'affidamento di incarichi professionali.
Il Presidente può delegare proprie funzioni e compiti al Vice Presidente o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione. Il Presidente dà conto del suo operato al Consiglio Direttivo.
Il mandato di Presidente decade con il Consiglio Direttivo.

ART. 15
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegatagli.
Il Vice Presidente esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 16

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione ed accerta la veridicità del bilancio e dei documenti che concorrono alla sua formazione, nonché la regolare tenuta dei libri sociali.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.
La presidenza del Collegio dei Revisori spetta di diritto al Revisore che abbia avuto il maggior numero di voti.
I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

CARICHE SOCIALI, ELEZIONI E REFERENDUM
ART. 17

Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di tre anni, sono rinnovabili e sono valide se accettate entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica. Detta notifica sarà effettuata dal Presidente o da persona da questi designata, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta designazione.
Le cariche sociali non danno diritto a retribuzioni, esclusi eventuali rimborsi spese, nonché, per i soli Revisori non Soci, eventuali gettoni di presenza.

ART. 18

Tutte le elezioni alle cariche sociali hanno luogo con scrutinio segreto anche se svolte mediante ricorso a referendum. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

ART. 19
Nei casi in cui verrà fatto ricorso al referendum esso dovrà essere esteso a tutti i Soci aventi diritto di voto.
Il Collegio Elettorale dovrà inviare a ciascun Socio, almeno trenta giorni prima della chiusura della votazione, una scheda con l'indicazione del termine entro il quale questa dovrà pervenire alla sede dell'Associazione o ad altra sede comunicata dal Collegio Elettorale.
Nella scheda dovrà essere chiaramente riportata la proposta che si intende adottare.
Il Collegio Elettorale determinerà il metodo di compilazione e spedizione della scheda, assicurando la segretezza del voto.
Le schede pervenute dopo la chiusura delle votazioni o non conformi a quanto stabilito dal Collegio Elettorale non saranno prese in considerazione.
Lo spoglio delle schede sarà fatto a cura del Collegio Elettorale.
La proposta si riterrà approvata con la maggioranza prevista per le Assemblee competenti.
Qualora si ricorra al referendum scritto per l'elezione alle cariche sociali, le schede di votazione potranno anche indicare i nomi di alcuni Soci consenzienti che il Consiglio Direttivo riterrà utile segnalare per l'eventuale nomina.
In ogni modo le schede dovranno contenere anche tante righe quanti sono i Consiglieri da eleggere. Nella scheda di votazione dovranno essere chiaramente indicate le modalità di effettuazione della votazione stessa.

COMITATO SCIENTIFICO E
GRUPPI DI LAVORO
ART. 20

Anche su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di lavoro composti da ricercatori e studiosi, Soci o non Soci, che operino nel settore di attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo determina contestualmente, la durata, gli obiettivi, l'organizzazione e l'eventuale istituzione di gettoni di presenza per i componenti i gruppi di lavoro.
Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare l'istituzione di sezioni territoriali determinandone contestualmente struttura e organizzazione.

PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21

Il fondo comune sociale è formato dalle eccedenze annuali di bilancio, da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura, dai beni e diritti acquisiti.
Il fondo comune è indivisibile e in nessun caso i Soci potranno vantare alcun diritto su di esso. All'atto dell'eventuale scioglimento dell'Associazione il fondo comune residuo, in essere in quel momento, potrà essere devoluto ad Associazioni od altri Enti pubblici o privati affinché venga utilizzato per iniziative a favore dello sviluppo delle biomasse o comunque a carattere scientifico o umanitario.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme contenute nel Codice Civile ed in altre vigenti disposizioni di legge.

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