LO STATUTO ITABIA
Statuto dell'ITABIA - Italian Biomass Association.
Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del 17
dicembre 1996, notaio Giovanna Petrella. Registrato al 1° Ufficio
Atti Pubblici di Roma il 2 gennaio 1997. DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 1
E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "ITABIA
- ITAlian BIomass Association". L'Associazione può aderire
alle Organizzazioni europee ed internazionali del settore. La sede legale
ed i suoi spostamenti sono deliberati dall'Assemblea dei Soci in seduta
ordinaria; eventuali sedi operative possono essere istituite o soppresse
con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2
L'Associazione mira a promuovere e diffondere lo sviluppo della produzione,
del recupero, del riciclo, della trasformazione, dell'utilizzo produttivo
delle biomasse, con il quale termine si intende l'insieme dei materiali
di origine biologica suscettibili di valorizzazione, inclusi quelli
appositamente prodotti, i sottoprodotti di raccolta e di lavorazione,
i rifiuti civili, agro-zootecnici e industriali. Gli obiettivi citati
sono perseguiti in un contesto di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente
oltre che di sviluppo sociale ed economico.
Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione:
- promuove l'analisi, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative;
- formula strategie e piani settoriali e territoriali;
- elabora studi, ricerche e sperimentazioni;
- organizza convegni, seminari, visite ad impianti e centri di ricerca;
- coordina gruppi di lavoro e reti di cooperazione a livello nazionale
e internazionale;
- favorisce lo scambio di informazioni tra ricercatori ed operatori
del settore;
- raccoglie e diffonde tutte le informazioni utili allo sviluppo del
settore, anche mediante la pubblicazione di atti di convegni e seminari,
di articoli scientifici e divulgativi, di riviste, notiziari e bollettini
nonché tramite qualsiasi altro strumento di divulgazione, anche
di tipo informatico;
- istituisce borse di studio;
- organizza e promuove corsi di formazione e aggiornamento ed altre
iniziative formative ed informative;
- attua, promuove, incoraggia e sostiene ogni ulteriore iniziativa volta
alla migliore diffusione delle conoscenze e delle tecnologie nel settore
delle biomasse.
Per l'attuazione di tali attività l'Associazione può ricevere
incarichi e contributi da Enti pubblici, organizzazioni nazionali ed
internazionali, imprese pubbliche e private e da chiunque altro intenda
contribuire allo sviluppo delle biomasse.
ART. 3
L'Associazione si compone di:
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le imprese
pubbliche e private, le Associazioni a carattere scientifico e culturale,
gli Enti di ricerca, le Università, gli Studi associati, altre
persone giuridiche i cui fini statutari siano compatibili con quelli
dell'Associazione.
I Soci Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che intendono dimostrare
il loro interesse per lo sviluppo delle biomasse con uno specifico contributo
finanziario.
I Soci Onorari sono scelti fra le personalità italiane e straniere,
eminenti per studi nella scienza e nella tecnica che hanno dato notevole
contributo allo sviluppo della produzione e della utilizzazione della
biomassa. Ciascun Socio ha diritto, in Assemblea, ad un voto.
ART. 4
L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza
semplice.
Gli aspiranti Soci sono tenuti ad inoltrare richiesta scritta, che si
intende automaticamente accolta se non ne viene data diversa comunicazione
entro sessanta giorni.
Il Consiglio comunica all'aspirante Socio l'accoglimento della domanda
unitamente alla richiesta di versamento della Quota Sociale.
ART. 5
La nomina a Socio Onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo
a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, su proposta della
Giunta Esecutiva o di almeno 20 (venti) Soci.
ART. 6
L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare.
I Soci, in regola con il versamento della quota, hanno diritto:
- a partecipare all'Assemblea generale;
- a esercitare l'elettorato attivo e passivo; per i Soci collettivi
tale diritto è riconosciuto ai delegati. Ogni Socio ha diritto
ad esprimere un voto;
- a partecipare a riunioni, a convegni, a congressi e ad altre manifestazioni
organizzate dalla Associazione a particolari favorevoli condizioni;
- a ricevere gratuitamente le pubblicazioni informative dell'Associazione
ed altre pubblicazioni del settore a condizioni particolari, concordate
con gli editori.
ART. 7
L'ammontare delle quote sociali è deliberato con la maggioranza
dei due terzi dei componenti il Consiglio
Direttivo e le quote stesse devono essere versate all'Associazione entro
il 31 marzo di ogni anno.
ART. 8
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per indegnità;
d) per condotta contraria alle finalità dell'Associazione.
I Soci che intendano recedere dall'Associazione devono darne comunicazione
scritta e sono tenuti comunque al versamento della quota dell'anno in
corso.
Il Socio moroso decade dalla qualifica di Socio dopo due infruttuose
sollecitazioni, inviate tramite lettera raccomandata.
La decadenza del Socio per indegnità o condotta contraria alle
finalità dell'Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo,
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta
e motivata di almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo o di almeno
10 (dieci) Soci.
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 9
Sono Organi Sociali:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il vice Presidente;
f) il Collegio dei Revisori.
L'ASSEMBLEA GENERALE
ART. 10
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto
di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio,
mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe
per Socio partecipante. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria
e straordinaria. In seduta ordinaria ha il compito di:
a) stabilire il numero dei Consiglieri;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Collegio dei Revisori, compresi eventuali supplenti;
d) approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e
sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività
stessa.
In seduta straordinaria ha il compito di deliberare:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione;
c) sulla nomina e poteri dei liquidatori e sull'assegnazione di eventuali
residui attivi.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno, normalmente entro il 30 giugno.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata per iscritto dal
Presidente o su richiesta della maggioranza
del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno il dieci per
cento dei Soci. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati più della metà dei
Soci aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando
siano presenti o rappresentati più della metà degli aventi
diritto di voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o
rappresentati almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o
rappresentati. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza
dei due terzi dei presenti o rappresentati. Quando non viene raggiunto
il quorum previsto per la validità dell'Assemblea Generale in
seduta straordinaria, dette prerogative e funzioni possono essere esercitate
anche per referendum. In questo caso le deliberazioni sono valide se
vota più della metà degli aventi diritto e se prese con
il voto favorevole non inferiore ai due terzi dei Soci votanti. Il ricorso
al voto mediante referendum, può essere deciso dal Consiglio
Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
Con le medesime modalità il Consiglio Direttivo nomina il Collegio
elettorale. Detto Collegio sarà composto di almeno 3 (tre) membri
di cui uno con funzioni di Presidente nella persona di uno dei membri
del Collegio dei Revisori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente
o dal Vice Presidente, il quale nomina il Segretario dell'Assemblea.
ART. 11
L'avviso di convocazione dell'Assemblea in seduta sia ordinaria che
straordinaria deve contenere data, ora e luogo della riunione, sia della
prima che della seconda convocazione, a non meno di 24 ore dalla prima,
nonché l'ordine del giorno e deve essere inviato ai Soci almeno
venti giorni prima della data fissata per la convocazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci ad un
massimo di venti componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci
con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, ha facoltà
di cooptare fino ad un massimo di 3 (tre) componenti scelti fra i Soci.
E' inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo il Socio che ha
ricoperto per ultimo nel precedente mandato la carica di Presidente.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti nelle prime due votazioni ed a maggioranza dei due terzi
dei votanti nelle votazioni successive, il Presidente del Consiglio
Direttivo che è anche il Presidente della Associazione, e, su
proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente in caso di impedimento.I Consiglieri durano in carica
tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina nel
suo ambito, a maggioranza di due terzi, i Membri della Giunta esecutiva,
nonché il Tesoriere, responsabile dell'amministrazione ordinaria
dell'Associazione.
Il Tesoriere è autorizzato a movimentare i c/c postali e bancari
intestati all'Associazione. Il Tesoriere risponde del suo operato al
Presidente dell'Associazione, al Consiglio Direttivo ed al Collegio
dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutti gli affari dell'Associazione
ed inoltre:
a) delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'Associazione e
di sviluppo della stessa;
b) mantiene i contatti dell'Associazione con Enti comunitari, statali
e locali, con Università, Istituti di ricerca e con Società
nazionali ed internazionali, nonché con la classe tecnica (ingegneri,
architetti, ecc.) e con gli operatori economici (industriali, società
immobiliari a carattere pubblico e privato, ecc.);
c) sottopone all'Assemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo
e preventivo;
d) promuove e cura la pubblicazione delle informative ai Soci e di un
eventuale organo ufficiale dell'Associazione;
e) promuove incontri tecnici con modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo stesso;
f) attua la cooperazione con analoghe Associazioni italiane, straniere
e internazionali, anche organizzando
o promuovendo conferenze, seminari, studi ed altre iniziative per lo
sviluppo del settore delle biomasse;
g) delibera sull'organizzazione degli uffici e sull'eventuale nomina
di un Direttore o di un Segretario Generale, stabilendone compiti e
compenso;
h) delibera l'istituzione e le finalità di Gruppi di lavoro,
nonché di sezioni territoriali;
i) stabilisce eventuali gettoni di presenza per il Collegio dei Revisori
e per i Gruppi di lavoro.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte
all'anno o su richiesta di almeno cinque membri, con comunicazione scritta
contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno quindici
giorni prima della data prevista. I Consiglieri che, senza giustificato
motivo, sono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, decadono
dal loro mandato.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vice
Presidente, il quale nomina il Segretario della seduta.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei votanti, purché
siano presenti o rappresentati (con un massimo di 2 (due) deleghe scritte
per Consigliere presente) almeno la metà dei Consiglieri in carica.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del
Vice Presidente che lo sostituisce.
Quando per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza
dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio
ed il Presidente dovrà convocare entro due mesi l'Assemblea per
la ricostituzione
del Consiglio. Fino a quando non verrà ricostituito il Consiglio
Direttivo le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal Presidente
in uno con la Giunta Esecutiva o da solo qualora anche la maggioranza
di essa venisse a mancare.
LA GIUNTA ESECUTIVA
ART. 13
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente
e da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo con le modalità
indicate all'art. 12.
Alla Giunta Esecutiva spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio
Direttivo e quanto altro ad essa venga demandato dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione
del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Le convocazioni vengono effettuate normalmente per iscritto con congruo
preavviso, ma è pure consentita la convocazione telefonica o
telegrafica, se consensuale. La Giunta Esecutiva è presieduta
dal Presidente o, in assenza dal Vice Presidente, il quale nomina il
segretario della seduta.
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
ART. 14
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo
con le modalità indicate nel precedente Art. 12. Egli è
il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo e la Giunta Esecutiva e compie tutti gli atti non espressamente
riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi delegati;
dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare
ed estinguere conti correnti postali e bancari.
Dispone, sentita la Giunta Esecutiva, l'assunzione del personale e l'affidamento
di incarichi professionali.
Il Presidente può delegare proprie funzioni e compiti al Vice
Presidente o ad altri membri degli organi statutari dell'Associazione.
Il Presidente dà conto del suo operato al Consiglio Direttivo.
Il mandato di Presidente decade con il Consiglio Direttivo.
ART. 15
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione
dallo stesso delegatagli.
Il Vice Presidente esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento
di quest'ultimo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 16
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo della gestione amministrativa
e contabile dell'Associazione ed accerta la veridicità del bilancio
e dei documenti che concorrono alla sua formazione, nonché la
regolare tenuta dei libri sociali.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con
funzioni di Presidente.
La presidenza del Collegio dei Revisori spetta di diritto al Revisore
che abbia avuto il maggior numero di voti.
I membri del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea con le
stesse modalità seguite per l'elezione dei membri del Consiglio
Direttivo.
CARICHE SOCIALI, ELEZIONI E REFERENDUM
ART. 17
Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno la
durata di tre anni, sono rinnovabili e sono valide se accettate entro
il quindicesimo giorno dalla data di notifica. Detta notifica sarà
effettuata dal Presidente o da persona da questi designata, entro 20
(venti) giorni dall'avvenuta designazione.
Le cariche sociali non danno diritto a retribuzioni, esclusi eventuali
rimborsi spese, nonché, per i soli Revisori non Soci, eventuali
gettoni di presenza.
ART. 18
Tutte le elezioni alle cariche sociali hanno luogo con scrutinio segreto
anche se svolte mediante ricorso a referendum. In caso di parità
di voti risulterà eletto il più anziano di età.
ART. 19
Nei casi in cui verrà fatto ricorso al referendum esso dovrà
essere esteso a tutti i Soci aventi diritto di voto.
Il Collegio Elettorale dovrà inviare a ciascun Socio, almeno
trenta giorni prima della chiusura della votazione, una scheda con l'indicazione
del termine entro il quale questa dovrà pervenire alla sede dell'Associazione
o ad altra sede comunicata dal Collegio Elettorale.
Nella scheda dovrà essere chiaramente riportata la proposta che
si intende adottare.
Il Collegio Elettorale determinerà il metodo di compilazione
e spedizione della scheda, assicurando la segretezza del voto.
Le schede pervenute dopo la chiusura delle votazioni o non conformi
a quanto stabilito dal Collegio Elettorale non saranno prese in considerazione.
Lo spoglio delle schede sarà fatto a cura del Collegio Elettorale.
La proposta si riterrà approvata con la maggioranza prevista
per le Assemblee competenti.
Qualora si ricorra al referendum scritto per l'elezione alle cariche
sociali, le schede di votazione potranno anche indicare i nomi di alcuni
Soci consenzienti che il Consiglio Direttivo riterrà utile segnalare
per l'eventuale nomina.
In ogni modo le schede dovranno contenere anche tante righe quanti sono
i Consiglieri da eleggere. Nella scheda di votazione dovranno essere
chiaramente indicate le modalità di effettuazione della votazione
stessa.
COMITATO SCIENTIFICO E
GRUPPI DI LAVORO
ART. 20
Anche su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo può
costituire Gruppi di lavoro composti da ricercatori e studiosi, Soci
o non Soci, che operino nel settore di attività dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo determina contestualmente, la durata, gli obiettivi,
l'organizzazione e l'eventuale istituzione di gettoni di presenza per
i componenti i gruppi di lavoro.
Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare l'istituzione di
sezioni territoriali determinandone contestualmente struttura e organizzazione.
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21
Il fondo comune sociale è formato dalle eccedenze annuali di
bilancio, da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura,
dai beni e diritti acquisiti.
Il fondo comune è indivisibile e in nessun caso i Soci potranno
vantare alcun diritto su di esso. All'atto dell'eventuale scioglimento
dell'Associazione il fondo comune residuo, in essere in quel momento,
potrà essere devoluto ad Associazioni od altri Enti pubblici
o privati affinché venga utilizzato per iniziative a favore dello
sviluppo delle biomasse o comunque a carattere scientifico o umanitario.
ART. 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le
norme contenute nel Codice Civile ed in altre vigenti disposizioni di
legge.
ITABIA - Italian Biomass Association
Sede: via Acireale, 19 - 00182 Roma
tel 067021118
fax 0670304833
e-mail: itabia@mclink.it
codice fiscale 97038620585
partita IVA 05230851007
c/c postale: 45373008
c/c bancario: c/c 767/24092 ABI 05308 CAB 03202 CIN E
Banca Popolare di Ancona, agenzia 1
via Nazionale, 256
00184 Roma